Titolo II

Art. 22

In vigore dal 30 nov 1980
È vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio. È altresì vietato, senza averne titolo, occupare i posti prenotati, oppure distaccare o alterare i contrassegni delle prenotazioni e delle riservazioni. I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000 da applicarsi per ogni contrassegno manomesso e per ogni posto indebitamente occupato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-22

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Art. 22 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo