Titolo II
Art. 22
In vigore dal 30 nov 1980
È vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio.
È altresì vietato, senza averne titolo, occupare i posti prenotati, oppure distaccare o alterare i contrassegni delle prenotazioni e delle riservazioni.
I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000 da applicarsi per ogni contrassegno manomesso e per ogni posto indebitamente occupato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-22