Titolo II

Art. 26

In vigore dal 20 lug 2025
Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro 1.500 a euro 15.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Note all'articolo

  • La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che le violazioni previste dal presente articolo non costituisono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-26

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Art. 26 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo