Titolo II
Art. 26
In vigore dal 20 lug 2025
Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro 1.500 a euro 15.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Note all'articolo
- La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che le violazioni previste dal presente articolo non costituisono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-26