Titolo II
Art. 28
In vigore dal 30 nov 1980
È vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotramviarie, delle funicolari aeree e terrestri e delle metropolitane, nonché nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate.
È inoltre vietato durante il servizio di notte fumare nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da più di una persona.
Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare. I trasgressori alle disposizioni del primo e del secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000.
Il divieto di fumare può essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-28