Titolo II

Art. 32

In vigore dal 30 nov 1980
Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonché dai locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori. Il trasporto di queste persone potrà avere luogo occorrendo sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni e tariffe stabilite. La norma del precedente primo comma non si applica alle persone di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi per cause di guerra, di lavoro e di servizio, nonché ai ciechi e sordomuti. Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente possono essere escluse, in relazione alle peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano arrecare danno a sè o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-32

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Art. 32 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo