Titolo II
Art. 32
In vigore dal 30 nov 1980
Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonché dai locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.
Il trasporto di queste persone potrà avere luogo occorrendo sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni e tariffe stabilite.
La norma del precedente primo comma non si applica alle persone di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi per cause di guerra, di lavoro e di servizio, nonché ai ciechi e sordomuti.
Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente possono essere escluse, in relazione alle peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano arrecare danno a sè o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-32