Titolo III

Art. 37

In vigore dal 30 nov 1980
È proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a L. 300.000. Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-37

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Art. 37 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo