Titolo III
Art. 41
In vigore dal 20 lug 2025
In vicinanza delle ferrovie è vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferroviaria.
I trasgressori, salvo che non sia applicabile il successivo , sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.
Nel caso di effettiva introduzione del bestiame nella sede ferroviaria i trasgressori sono puniti con l'ammenda da euro 4.500 a euro 10.000.
Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-41