Titolo III
Art. 44
In vigore dal 30 nov 1980
È vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti.
È vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-44