Titolo III

Art. 47

In vigore dal 30 nov 1980
I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a L. 900.000. Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile. Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-47

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Art. 47 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo