Titolo III

Art. 48

In vigore dal 20 lug 2025
È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze. Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell' l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita la accensione e le cautele necessarie. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 900 a euro 3.000.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-48

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Art. 48 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo