Titolo III
Art. 46
In vigore dal 30 nov 1980
È fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e sui fossi laterali.
Qualora non siano in grado di ottemperare a tale obbligo, i proprietari medesimi possono cedere a titolo gratuito la proprietà delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad acquisirle.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.
Gli uffici lavori compartimentali delle F.S. ed i competenti uffici della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, potranno porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-46