Titolo III

Art. 45

In vigore dal 30 nov 1980
I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno. È vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 45 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo