Art. 45
Titolo III

Art. 45

45 / 104
In vigore dal 30 nov 1980
I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno. È vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-45