Titolo III
Art. 48
48 / 104In vigore dal 20 lug 2025
È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell' l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita la accensione e le cautele necessarie.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 900 a euro 3.000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-48