Art. 44
Titolo III

Art. 44

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In vigore dal 30 nov 1980
È vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti. È vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-44