Titolo II
Art. 25
In vigore dal 30 nov 1980
Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al servizio, salvo i casi previsti o autorizzati dalle aziende esercenti. È ammesso l'attraversamento dei bagagliai e degli altri veicoli di servizio provvisti di passaggio, durante la corsa del treno, se necessario per il servizio viaggiatori.
È fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi. Questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari.
È inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate.
I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
È vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-25