Titolo II

Art. 24

In vigore dal 30 nov 1980
I biglietti o gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione. È vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonché della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno. È vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità. È altresì vietata la vendita di biglietti, quando non sia autorizzata dall'azienda esercente. I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000. I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-24

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Art. 24 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo