Titolo II
Art. 24
24 / 104In vigore dal 30 nov 1980
I biglietti o gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.
È vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonché della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno.
È vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.
È altresì vietata la vendita di biglietti, quando non sia autorizzata dall'azienda esercente.
I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.
I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-24