Art. 27
Titolo II

Art. 27

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In vigore dal 30 nov 1980
È vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000. Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-27