Art. 10

In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 209, 210 e 211, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria Art. 209. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria. La durata del corso di studi è di tre anni. Art. 210. - Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 211. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia; fisiologia; audiologia I; semeiotica otorinolaringoiatrica; tecnica di laboratorio; patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale I; anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; anestesiologia in otorinolaringoiatria; patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico facciale II; radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; audiologia II; otoneurologia; foniatria. 3° Anno: patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale III; terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; chirurgia plastica; tracheobroncoscopia; medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-10

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Art. 10 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. | Portale Normativo