Art. 8
In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 202, 203 e 204, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica e tecniche di laboratorio, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anatomia patologica
Art. 202. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica. La durata del corso è di quattro anni.
Art. 203. - Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 204. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.
2° Anno:
anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.
3° Anno:
diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultra strutturale;
immunopatologia.
4° Anno:
diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-cito-patologica ultra strutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-8