Art. 12
In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 216, 217, 218 e 219, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione
Art. 216. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.
Art. 217. - La durata del corso di studi è di tre anni.
Art. 218. - Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 219. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia applicata alla anestesia ed alla rianimazione;
biochimica applicata alla anestesia e alla rianimazione;
farmacologia applicata alla anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata alla anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata alla anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia I;
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali della anestesia e della rianimazione.
2° Anno:
anestesiologia II;
terapia antalgica;
rianimazione I;
esercitazioni pratiche.
3° Anno:
rianimazione II;
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
esercitazioni pratiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-12