Art. 12

In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 216, 217, 218 e 219, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 216. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. Art. 217. - La durata del corso di studi è di tre anni. Art. 218. - Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 219. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia applicata alla anestesia ed alla rianimazione; biochimica applicata alla anestesia e alla rianimazione; farmacologia applicata alla anestesia ed alla rianimazione; fisica applicata alla anestesia ed alla rianimazione; fisiologia applicata alla anestesia ed alla rianimazione; anestesiologia I; tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; aspetti medico-legali della anestesia e della rianimazione. 2° Anno: anestesiologia II; terapia antalgica; rianimazione I; esercitazioni pratiche. 3° Anno: rianimazione II; tecniche speciali di anestesia; tecniche speciali di rianimazione; indagini diagnostiche attinenti alla specialità; esercitazioni pratiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-12

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Art. 12 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. | Portale Normativo