Art. 9

In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 205, 206, 207 e 208, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 205. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. Art. 206. - La durata del corso di studi è di tre anni. Art. 207. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 208. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed istologia normale della cute; fisiologia della cute e degli annessi cutanei; anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; microbiologia e parassitologia applicata; tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata; semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: patologia delle malattie cutanee; patologia delle infezioni sessuali; anatomia ed istologia patologica della cute; anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali; angiologia; sessuologia. 3° Anno: clinica delle malattie cutanee; clinica delle infezioni sessuali; farmacologia e terapia medicamentosa; fisioterapia dermatologica; cosmetologia; chirurgia plastica riparatrice; igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. | Portale Normativo