Art. 9
9 / 25In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 205, 206, 207 e 208, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
Art. 205. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.
Art. 206. - La durata del corso di studi è di tre anni.
Art. 207. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 208. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia normale della cute;
fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
microbiologia e parassitologia applicata;
tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
patologia delle malattie cutanee;
patologia delle infezioni sessuali;
anatomia ed istologia patologica della cute;
anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
angiologia;
sessuologia.
3° Anno:
clinica delle malattie cutanee;
clinica delle infezioni sessuali;
farmacologia e terapia medicamentosa;
fisioterapia dermatologica;
cosmetologia;
chirurgia plastica riparatrice;
igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-9