Art. 6
In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 194, 195 e 196, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in pediatria
Art. 194. - La scuola di specializzazione in pediatria conferisce il diploma di specialista in pediatria. La durata del corso di studi è di quattro anni.
Art. 195. - Il numero massimo degli allievi è complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.
Art. 196. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorinolaringoiatria e foniatria;
odontoiatria;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.
3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia ed urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.
4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia I;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-6