Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 194, 195 e 196, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in pediatria Art. 194. - La scuola di specializzazione in pediatria conferisce il diploma di specialista in pediatria. La durata del corso di studi è di quattro anni. Art. 195. - Il numero massimo degli allievi è complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. Art. 196. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica ed ortottica; otorinolaringoiatria e foniatria; odontoiatria; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia ed urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia I; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica III. 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia I; endocrinologia II; ematologia II; immunologia II; gastroenterologia II; clinica pediatrica IV.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-6