Art. 2

In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 183 e 184, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia generale Art. 183. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale. La durata del corso di studi è di cinque anni. Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 184. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: clinica chirurgica generale I; patologia speciale chirurgica I; semeiotica chirurgica I; anatomia chirurgica e corso di operazioni I; chirurgia sperimentale; anestesia e rianimazione; ricerche di laboratorio. 2° Anno: clinica chirurgica generale II; patologia speciale chirurgica II; semeiotica chirurgica II; anatomia chirurgica e corso di operazioni II; fisiopatologia chirurgica; trattamento pre e post operatorio; anatomia e istologia patologica I. 3° Anno: clinica chirurgica generale III; patologia speciale chirurgica III; semeiotica strumentale ed endoscopica; anatomia chirurgica e corso di operazioni III; radiologia; anatomia ed istologia patologica II. 4° Anno: clinica chirurgica generale IV; chirurgia ginecologica; chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia; chirurgia pediatrica. 5° Anno: clinica chirurgica generale V; chirurgia toracica; chirurgia cardiovascolare; chirurgia riparativa e plastica; chirurgia d'urgenza; medicina legale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-2

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