Art. 2
2 / 25In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 183 e 184, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in chirurgia generale
Art. 183. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.
La durata del corso di studi è di cinque anni.
Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 184. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
clinica chirurgica generale I;
patologia speciale chirurgica I;
semeiotica chirurgica I;
anatomia chirurgica e corso di operazioni I;
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.
2° Anno:
clinica chirurgica generale II;
patologia speciale chirurgica II;
semeiotica chirurgica II;
anatomia chirurgica e corso di operazioni II;
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre e post operatorio;
anatomia e istologia patologica I.
3° Anno:
clinica chirurgica generale III;
patologia speciale chirurgica III;
semeiotica strumentale ed endoscopica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni III;
radiologia;
anatomia ed istologia patologica II.
4° Anno:
clinica chirurgica generale IV;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia ed ortopedia;
chirurgia pediatrica.
5° Anno:
clinica chirurgica generale V;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparativa e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-2