Art. 7
In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 197 e 198, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 197. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede nell'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.
Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
La scuola conferisce i seguenti diplomi:
a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;
b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.
La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Art. 198. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune alla radioterapia oncologica):
a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.
3° Anno:
a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I);
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I).
4° Anno:
a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):
a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica, dosimetria);
b) radiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune a radiodiagnostica):
a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.
3° Anno:
a) oncologia generale;
b) oncologia clinica (I);
c) tecniche radioterapiche.
4° Anno:
a) oncologia clinica (II);
b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
c) radioterapia clinica;
d) trattamento del canceroso in fase avanzata.
I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di quarantadue da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 197.
La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-7