Art. 15

In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 249. - La scuola di specializzazione in microbiologia conferisce il diploma di specialista in microbiologia. Art. 250. - La durata del corso di studi è di quattro anni. Art. 251. - Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 252. - La scuola si articola in due indirizzi, l'uno medico, l'altro di tecniche microbiologiche. Al primo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, al secondo anche i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche. Art. 253. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO (comune ai due indirizzi) 1° Anno: batteriologia generale I; tecniche batteriologiche; immunologia generale; genetica dei microorganismi. 2° Anno: batteriologia generale II; antibiotici e chemioterapici; virologia generale; immunologia generale e tecniche immunologiche; dosaggio biologico ed analisi statistica, SECONDO BIENNIO (indirizzo medico). 3° Anno: microorganismi patogeni e malattia; batteriologia speciale I; virologia speciale e tecniche virologiche; micologia medica; epidemiologia delle malattie infettive. 4° Anno: batteriologia speciale II; sierologia; microbiologia degli alimenti; microbiologia dell'ambiente; protozoologia medica. SECONDO BIENNIO (indirizzo in tecniche microbiologiche) 3° Anno: azione patogena dei microrganismi; tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I; micologia generale e tecniche micologiche; tecniche virologiche e virologia speciale; protozoologia. 4° Anno: tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II; microbiologia industriale; esame microbiologico degli alimenti; controllo microbiologico degli alimenti; tecniche sierologiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-15

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Art. 15 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. | Portale Normativo