Art. 15
In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in microbiologia
Art. 249. - La scuola di specializzazione in microbiologia conferisce il diploma di specialista in microbiologia.
Art. 250. - La durata del corso di studi è di quattro anni.
Art. 251. - Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 252. - La scuola si articola in due indirizzi, l'uno medico, l'altro di tecniche microbiologiche. Al primo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, al secondo anche i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Art. 253. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)
1° Anno:
batteriologia generale I;
tecniche batteriologiche;
immunologia generale;
genetica dei microorganismi.
2° Anno:
batteriologia generale II;
antibiotici e chemioterapici;
virologia generale;
immunologia generale e tecniche immunologiche;
dosaggio biologico ed analisi statistica,
SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico).
3° Anno:
microorganismi patogeni e malattia;
batteriologia speciale I;
virologia speciale e tecniche virologiche;
micologia medica;
epidemiologia delle malattie infettive.
4° Anno:
batteriologia speciale II;
sierologia;
microbiologia degli alimenti;
microbiologia dell'ambiente;
protozoologia medica.
SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)
3° Anno:
azione patogena dei microrganismi;
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
micologia generale e tecniche micologiche;
tecniche virologiche e virologia speciale;
protozoologia.
4° Anno:
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
microbiologia industriale;
esame microbiologico degli alimenti;
controllo microbiologico degli alimenti;
tecniche sierologiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-15