Art. 19

In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 273, 274, 275, 276, 277 e 278, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in biochimica e clinica chimica Art. 273. - La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica conferisce il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico. Art. 274. - La durata del corso di studi è di quattro anni. Art. 275. - Il numero massimo degli allievi è di ventidue per anno di corso e complessivamente di ottantotto iscritti per l'intero corso di studi. Art. 276. - Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. Art. 277. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: biochimica generale; biologia molecolare; biometria e statistica sanitaria; biochimica analitica I con esercitazioni; tecnica dei prelevamenti. 2° Anno: biochimica dinamica; biochimica patologica; chimica clinica; elementi di ematologia diagnostica; elementi di microbiologia diagnostica; biochimica analitica II con esercitazioni. 3° Anno: biochimica ormonale; biochimica della riproduzione e dello sviluppo; immunologia diagnostica; enzimologia clinica; organizzazione, gestione, automazione di laboratorio. 4° Anno: biochimica dei tessuti e degli organi; biochimica farmacologica e farmacocinetica; tossicologia; informatica medica; elementi di istologia patologica; elementi di legislazione sanitaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-19

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Art. 19 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. | Portale Normativo