Art. 22

In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 288 e 289, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 288. - La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specialista in cardiologia. La durata del corso di studi è di quattro anni. Il numero massimo degli allievi è complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi. Art. 289. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia umana e normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; fisiologia dell'apparato cardiovascolare I; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I; informatica medica e strumentazione biomedica I. 2° Anno: anatomia patologica I; fisiologia dell'apparato cardiovascolare II; patologia e clinica cardiovascolare I; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II; informatica medica e strumentazione biomedica II; radiologia II; aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: anatomia patologica II; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III; patologia e clinica cardiovascolare II; radiologia II; terapia medica e farmacologia clinica I. 4° Anno: semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV; patologia e clinica cardiovascolare III; terapia medica e farmacologia clinica II; terapia chirurgica; terapie intensive cardiologiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. | Portale Normativo