Art. 22
In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 288 e 289, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in cardiologia
Art. 288. - La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specialista in cardiologia.
La durata del corso di studi è di quattro anni. Il numero massimo degli allievi è complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 289. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia umana e normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
informatica medica e strumentazione biomedica I.
2° Anno:
anatomia patologica I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
informatica medica e strumentazione biomedica II;
radiologia II;
aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.
3° Anno:
anatomia patologica II;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
patologia e clinica cardiovascolare II;
radiologia II;
terapia medica e farmacologia clinica I.
4° Anno:
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
patologia e clinica cardiovascolare III;
terapia medica e farmacologia clinica II;
terapia chirurgica;
terapie intensive cardiologiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-22