Art. 24
In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 e 299 dello statuto dell'Università di Parma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 1212, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, che muta la denominazione in ematologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 292. - La scuola di specializzazione in ematologia generale conferisce il diploma di specialista in ematologia generale.
Art. 293. - La durata del corso è di tre anni.
Art. 294. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
Il successivo art. 295 di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 1212, relativo alle materie di insegnamento, rimane invariato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-24