Art. 23
In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 290 e 291, relativi alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio Art. 290. - La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. La durata del corso è di tre anni. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 291. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia e citomorfologia funzionali;
elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; metodi di analisi chimica e quantitativa;
patologia molecolare;
fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di biometria e di statistica;
auxologia e auxopatie metaboliche.
2° Anno:
patologia sperimentale e metabolica;
semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio;
fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio.
3° Anno:
clinica del diabete e delle malattie del ricambio II;
farmacologia e terapia del diabete e delle malattie del ricambio;
dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio;
terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio;
oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-23