Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 290 e 291, relativi alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio Art. 290. - La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. La durata del corso è di tre anni. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 291. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e citomorfologia funzionali; elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; metodi di analisi chimica e quantitativa; patologia molecolare; fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio; elementi di biometria e di statistica; auxologia e auxopatie metaboliche. 2° Anno: patologia sperimentale e metabolica; semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio; clinica del diabete e delle malattie del ricambio; medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio; neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio; fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio. 3° Anno: clinica del diabete e delle malattie del ricambio II; farmacologia e terapia del diabete e delle malattie del ricambio; dietologia del diabete e delle malattie del ricambio; elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio; terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio; oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-23