Art. 19
19 / 25In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 273, 274, 275, 276, 277 e 278, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in biochimica e clinica chimica
Art. 273. - La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica conferisce il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico.
Art. 274. - La durata del corso di studi è di quattro anni.
Art. 275. - Il numero massimo degli allievi è di ventidue per anno di corso e complessivamente di ottantotto iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 276. - Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 277. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
biochimica generale;
biologia molecolare;
biometria e statistica sanitaria;
biochimica analitica I con esercitazioni;
tecnica dei prelevamenti.
2° Anno:
biochimica dinamica;
biochimica patologica;
chimica clinica;
elementi di ematologia diagnostica;
elementi di microbiologia diagnostica;
biochimica analitica II con esercitazioni.
3° Anno:
biochimica ormonale;
biochimica della riproduzione e dello sviluppo;
immunologia diagnostica;
enzimologia clinica;
organizzazione, gestione, automazione di laboratorio.
4° Anno:
biochimica dei tessuti e degli organi;
biochimica farmacologica e farmacocinetica;
tossicologia;
informatica medica;
elementi di istologia patologica;
elementi di legislazione sanitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-19