Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 202, 203 e 204, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica e tecniche di laboratorio, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anatomia patologica Art. 202. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica. La durata del corso è di quattro anni. Art. 203. - Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi. Art. 204. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia patologica sistematica I; tecnica delle autopsie; diagnostica anatomo-patologica macroscopica I; tecniche istologiche ed istochimiche. 2° Anno: anatomia patologica sistematica II; diagnostica anatomo-patologica macroscopica II; diagnostica istopatologica I; tecniche e diagnostica citologica e citogenetica. 3° Anno: diagnostica istopatologica II; tecniche di microscopia elettronica e biologia ultra strutturale; immunopatologia. 4° Anno: diagnostica istopatologica III; diagnostica isto-cito-patologica ultra strutturale; diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria; applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-8