Art. 10
10 / 25In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 209, 210 e 211, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria
Art. 209. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria. La durata del corso di studi è di tre anni.
Art. 210. - Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 211. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia;
fisiologia;
audiologia I;
semeiotica otorinolaringoiatrica;
tecnica di laboratorio;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale I; anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
anestesiologia in otorinolaringoiatria;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico facciale II;
radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
audiologia II;
otoneurologia;
foniatria.
3° Anno:
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale III;
terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-10