Capo V

Art. 33

In vigore dal 24 ago 1979
È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. I beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sono trasferiti alla regione. Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, a decorrere dal 1 novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione.
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Art. 33 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo