Capo V

Art. 35

In vigore dal 24 ago 1979
L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie in Sardegna viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentita la regione sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-35

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Art. 35 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo