Art. 35
Capo V

Art. 35

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In vigore dal 24 ago 1979
L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie in Sardegna viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentita la regione sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-35