Capo IV

Art. 30

In vigore dal 24 ago 1979
Gli enti pubblici, per svolgere in Sardegna attività volontaria inerente all'istruzione professionale, devono ottenere l'assenso della regione, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale. Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.
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Art. 30 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo