Art. 30
Capo IV

Art. 30

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In vigore dal 24 ago 1979
Gli enti pubblici, per svolgere in Sardegna attività volontaria inerente all'istruzione professionale, devono ottenere l'assenso della regione, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale. Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-30