Capo IV

Art. 29

In vigore dal 24 ago 1979
Lo Stato esercita le funzioni amministrative concernenti: 1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale; 2) l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-29

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Art. 29 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo