Art. 29
Capo IV

Art. 29

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In vigore dal 24 ago 1979
Lo Stato esercita le funzioni amministrative concernenti: 1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale; 2) l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-29