Capo IV

Art. 28

In vigore dal 24 ago 1979
I consorzi per l'istruzione tecnica operanti in Sardegna sono soppressi. Sono delegate alla regione le funzioni dei consorzi predetti ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici. I beni e il personale di detti consorzi sono trasferiti alla regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-28

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Art. 28 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo