Capo III

Art. 24

In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferiti, delegati o attribuiti alla regione, alle province ed ai comuni le funzioni, gli uffici, il personale ed i beni che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, rispettivamente trasferisce, delega o attribuisce agli enti predetti in materia di sanità pubblica. I termini assegnati alle regioni dalla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di provvedimenti regionali sono prorogati per la regione Sardegna di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 24 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo