Capo III

Art. 22

In vigore dal 24 ago 1979
Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore; 2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica; 3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti; 4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni; 5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate; 6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica; 7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall', primo comma; 8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali; 9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all' della legge 13 luglio 1966, n. 615; 10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-22

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Art. 22 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo