Capo IV

Art. 27

In vigore dal 24 ago 1979
Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alla regione ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra la regione e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-27

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Art. 27 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo