Capo IV
Art. 27
In vigore dal 24 ago 1979
Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alla regione ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra la regione e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-27