Capo II
Art. 16
In vigore dal 24 ago 1979
Le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione di servizi di assistenza e beneficenza di cui al precedente sono attribuite ai comuni, ai sensi dell' dello statuto speciale della Sardegna.
Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. La regione, con proprie leggi, determina le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-16