Titolo I
Art. 6
In vigore dal 24 ago 1979
La regione nelle materie di propria competenza svolge le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee nonché alla attuazione delle loro direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento dagli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, un congruo termine per provvedere.
Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-6